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Abuso edilizio su terreno agricolo e ordine di demolizione: la sentenza n. 1337/2020 TAR Toscana

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26-03-2021

Il TAR della Toscana, con la sentenza n. 1337/2020, ha confermato una ingiunzione di demolizione di un edificio realizzato abusivamente su un terreno agricolo.

Il ricorrente sosteneva di aver eseguito la suddetta opera in forza di una valida concessione edilizia risalente a 40 anni prima, che consentiva – tra gli edifici in progetto – anche l’edificazione di una rimessa per attrezzature agricole.

Le attività oggetto di concessione non erano state concluse e all’Amministrazione non era stato comunicata alcuna data di inizio e fine lavori.

Il ricorrente asseriva comunque che le opere oggetto di ordinanza di demolizione fossero legittimate dalla predetta concessione, e comunque legittime in quanto strumentali all’attività agricola e di carattere precario e temporaneo.

Abuso edilizio tra accertamento penale e amministrativo

Infine, essendovi stato un giudicato penale in relazione al contestato abuso edilizio, il ricorrente intendeva farne valere l’accertamento anche in relazione all’illecito amministrativo.  

Il TAR della Toscana, accogliendo la tesi difensiva dell’Ente Locale assistito dal nostro studio, ha ritenuto che la sentenza di assoluzione resa nel giudizio penale non fosse vincolante nei confronti dell’Amministrazione, la quale non si era costituita in quel procedimento, riaffermando pertanto il principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio amministrativo.

Opere di carattere precario e temporaneo

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha altresì precisato il concetto di “precarietà” dei manufatti ad uso agricolo. Nel caso di specie, trattandosi di ricovero per trattori e attrezzatura agricola edificato circa 40 anni prima, in parte in muratura, e dotato di approvvigionamento di acqua e corrente elettrica, il carattere proprio della precarietà era escluso. Vale infatti la regola che deve trattarsi di opere “agevolmente rimuovibili, funzionali a soddisfare un’esigenza fisiologicamente e oggettivamente temporanea destinata a cessare dopo il tempo, normalmente breve, entro cui si realizza l’interesse finale che l’opera è destinata a soddisfare”.

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